Una tantum" ex art. 73, comma 1, lett. c), c.c.n.l. Attività ferroviarie - Condizioni - Effettivo trasferimento del lavoratore - Necessità - Esclusione.
L'art. 73, comma 1, lett. c), del c.c.n.l. Attività ferroviarie va interpretato nel senso che l'indennità "una tantum" ivi prevista spetta in caso di trasferimento del lavoratore presso una nuova sede lavorativa, indipendentemente dalla circostanza che egli trasferisca anche la propria dimora.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13516 del 20/05/2019 (Rv. 653958 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1362 – Intenzione dei contraenti
INTERPRETAZIONE
CONTRATTI