Costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Appalto - Decadenza ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Obblighi contributivi - Applicabilità - Esclusione.
In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione.
Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 18004 del 04/07/2019 (Rv. 654482 - 01)