Cessione di ramo di azienda - Illegittimità - Omesso ripristino del rapporto da parte del cedente - Retribuzioni corrisposte dal cessionario - Effetto estintivo dell'obbligo retributivo del cedente - Esclusione.
In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa.
Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17784 del 03/07/2019 (Rv. 654479 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112