Lavoro - lavoro nelle imprese esercitate da enti pubblici - enti pubblici non economici - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 31012 del 27/11/2019 (Rv. 655889 - 01)
Contratti di portierato con enti previdenziali - Originaria natura privatistica - Trasformazione in rapporti di pubblico impiego - Svolgimento di mansioni istituzionali prima della trasformazione - Conseguenze.
I contratti di portierato con enti previdenziali, aventi originaria natura privatistica, sono stati trasformati in rapporti di pubblico impiego privatizzato dall'art. 43, comma 19, della l. n. 388 del 2000, con conseguente assegnazione degli addetti, "ex lege", alle mansioni proprie dell'attività istituzionale degli enti di riferimento; in caso di svolgimento di tali mansioni anche prima della trasformazione, spetta ai lavoratori, ex art. 2126 c.c., il riconoscimento del trattamento retributivo corrispondente alle mansioni concretamente svolte, secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 285 del 1988, gradualmente transitata nella successiva contrattazione collettiva del pubblico impiego privatizzato.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 31012 del 27/11/2019 (Rv. 655889 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126