Imprenditore dichiarato fallito - Crediti ex art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 - Ammissione al passivo - Contestazione dell'INPS - Ammissibilità - Fondamento.
In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini della nascita dell'obbligazione del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, non è sufficiente che il credito relativo alle ultime tre mensilità sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale, ma occorre accertare autonomamente la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dai quali discende l'obbligo di tutela assicurativa, né, a seguito di tale ammissione, dalla natura autonoma e dal carattere previdenziale della prestazione deriva l'impossibilità per l'INPS di contestare la ricorrenza degli elementi interni alla fattispecie previdenziale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31128 del 28/11/2019 (Rv. 655902 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120