Ente pubblico - Rapporto di preposizione organica - Prescrizione - Decorrenza in pendenza di rapporto - Impedimento - Esclusione - Fondamento.
In ambito pubblicistico, la preposizione ad un organo di un ente pubblico, in forza di un fondamento istituzionale o fiduciario, è un rapporto giuridico "sui iuris", non assimilabile a quello di lavoro subordinato, sicchè la sua revoca non va ricondotta all'esercizio del potere disciplinare, ma ai principi generali che disciplinano gli incarichi fiduciari; ne consegue che per essi la prescrizione decorre anche in pendenza di rapporto, operando solo per i rapporti di lavoro subordinato, che non godono di stabilità, la regola della posposizione al momento della cessazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5239 del 26/02/2020 (Rv. 656941 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935
LAVORO
LAVORO AUTONOMO
CONTRATTO D'OPERA