Skip to main content

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - interpretazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4460 del 20/02/2020 (Rv. 657302 - 01)

Ricorso per cassazione - Contratti collettivi aziendali - Denunzia di vizi di motivazione o di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale - Condizioni.

Il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali di lavoro può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art_ 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella specie, nel testo antecedente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012 "ratione temporis" applicabile), ovvero ai sensi dell'art_ 360, comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma prospettino, sotto molteplici profili, l'inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione del'esattezza e congruità della motivazione stessa.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4460 del 20/02/2020 (Rv. 657302 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO

CONTRATTO COLLETTIVO