Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - trasferimento d'azienda - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9090 del 18/05/2020 (Rv. 657670 - 01)
Vendita di farmacia - Effetto traslativo - Riconoscimento del medico provinciale - Necessità - Omissione - Conseguenze sui rapporti di lavoro - Responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. - Operatività - Esclusione - Fondamento.
In tema di vendita di farmacia, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l. n. 475 del 1968, il riconoscimento del medico provinciale, tenuto ad esercitare il controllo dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico, costituisce una condizione legale sospensiva, sicché, come per ogni atto traslativo, tra vivi o "mortis causa", l'effetto reale del trasferimento della proprietà dell'azienda si realizza, con efficacia retroattiva, solo dopo l'adozione del predetto atto amministrativo; ne consegue che, in caso di omissione del riconoscimento in questione, le vicende del rapporto di lavoro instaurato in via di mero fatto con il cessionario non incidono sul rapporto ancora in essere con il cedente e va esclusa l'operatività della responsabilità solidale ex art. 2112, comma 2, c.c., del cessionario per i debiti contratti dal cedente medesimo durante il rapporto di lavoro svoltosi anteriormente al contratto di cessione, rimasto giuridicamente inefficace per il mancato avveramento della condizione cui era sottoposto.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9090 del 18/05/2020 (Rv. 657670 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_2112