Licenziamento individuale disciplinare - Cass. n. 11697/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Divieto di cui all'art. 5 st.lav. - Accertamenti sullo svolgimento in costanza di malattia di attività incompatibili - Estensione - Esclusione - Fattispecie.
In tema di licenziamento per giusta causa, le disposizioni dell'art. 5 st. lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l’assenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, all'esito di un'indagine demandata dal datore di lavoro a un'agenzia investigativa, risultava aver svolto con assiduità, durante il periodo di riposo per malattia, attività sportiva e ludica attestante l'intervenuta guarigione non comunicata al datore).
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 11697 del 17/06/2020 (Rv. 657976 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375