Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Procedimento disciplinare - Mancata osservanza del termine di cinque giorni tra contestazione e licenziamento - Violazione procedurale ex art. 18, comma 6, st. lav. nuova formulazione - Sussistenza - Fondamento.
LICENZIAMENTO
INDIVIDUALE
DISCIPLINARE
In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del termine a difesa di cinque giorni tra la contestazione dell'addebito e la sanzione, integra una violazione di natura procedurale ex art. 7 st. lav. e rende operativa la tutela prevista dal successivo art. 18, comma 6, quale modificato dalla l. n. 92 del 2012, non sussistendo alcuna lesione delle esigenze difensive del lavoratore in vista del processo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18136 del 31/08/2020 (Rv. 658591 - 01)
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18136
2020