Lavoro a progetto - Regime sanzionatorio - Cass. n. 17707/2020 )
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Lavoro a progetto - Regime sanzionatorio ex art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" vigente) - Assenza di specifico progetto - Accertamento sulla natura del rapporto - Esclusione - Conversione automatica in rapporto subordinato - Sussistenza.
LAVORO SUBORDINATO
APPALTO
LAVORO AUTONOMO
In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f), della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17707 del 25/08/2020 (Rv. 658889 - 01)