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Estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Cass. n. 17492/2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Disciplina ex art. 18 della l. n. 300 del 1970, siccome modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Individuazione della tutela applicabile - Previa verifica della sussistenza di una causa legittimante il recesso - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, nella nuova disciplina prevista dall'art. 18 st.lav. riformulato, il giudice deve preliminarmente accertare se ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, quali presupposti condizionanti la legittimità del recesso secondo previsioni legali non modificate dalla riforma e, solo ove ravvisi la mancanza della causa giustificativa, deve provvedere a selezionare la tutela applicabile ed in particolare se si tratti di quella generale ex comma 5 ovvero quella ex comma 4, operante nei soli casi ivi previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto la tutela reintegratoria attenuata senza valutare se l'illecito contestato - concernente ammanchi di cassa commessi dal dipendente di un istituto di credito - giustificasse il licenziamento, anche in base al grado di negazione dei doveri di fedeltà e diligenza e al livello di scostamento dalle regole aziendali interne, arrestando la propria indagine a generiche valutazioni del regolamento disciplinare).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17492 del 20/08/2020 (Rv. 658585 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119

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