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Estinzione del rapporto - licenziamento individuale per giusta causa - Cass. n. 17321/2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Vincolatività - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

LAVORO

ESTINZIONE

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato un giustificato motivo soggettivo di licenziamento nel comportamento del vice-direttore di un ufficio postale il quale, in violazione della normativa antiriciclaggio, aveva proceduto all'apertura fraudolenta di conti correnti postali intestati a persone inesistenti, utilizzando documenti falsi e inducendo una sottoposta gerarchica - assunta da pochi mesi - ad eseguire le relative operazioni).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17321 del 19/08/2020 (Rv. 658797 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2104

corte

cassazione

17321

2020