Costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore - Conseguenze - Cass. n 22066/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Contratto di somministrazione illegittimo - Costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore - Conseguenze - Trattamento economico e normativo sancito dalla disciplina legale e collettiva in vigore presso l'utilizzatore - Applicabilità - Intangibilità del trattamento più favorevole applicato dal somministratore - Esclusione - Fondamento.
In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, ove venga giudizialmente disposta la trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore, trova applicazione il trattamento economico e normativo sancito dalla disciplina legale e collettiva in vigore presso quest'ultimo, mentre non è invocabile il trattamento più favorevole applicato dal somministratore, atteso che, nel momento in cui la struttura trilatera del rapporto viene meno per effetto della irregolarità del contratto di somministrazione, la prestazione di lavoro si inserisce nell'assetto organizzativo aziendale dell'utilizzatore nell'ambito di un ordinario rapporto, in analogia con la fattispecie di cui all'art. 2112, comma 3, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22066 del 13/10/2020 (Rv. 659112 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103, Cod_Civ_art_2112