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Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Cass. n 21888/2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - liberta' e dignita' del lavoratore - personale di vigilanza - Disciplina ex art. 3 della l. n. 300 del 1970 - Controllo diretto dell'imprenditore o di suoi dipendenti - Ammissibilità - Carattere occulto - Liceità.

La disposizione di cui all'art. 3 della l. n. 300 del 1970 - secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati - non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare, direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che é conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, così, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità con cui sia stato compiuto il controllo, il quale, attesa la suddetta posizione particolare di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino ne' il principio di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto di lavoro, ne' il divieto di cui all'art. 4 della stessa l. n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 21888 del 09/10/2020 (Rv. 659052 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2086, Cod_Civ_art_2104, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375

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