Trasferimento d'azienda – Cass. n. 7364/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - trasferimento d'azienda - Trasferimento ex art. 2112 c.c. - Ramo d'azienda - Nozione - Accertamento - Competenza esclusiva del giudice di merito - Ricorribilità per cassazione - Condizioni.
In tema di trasferimento di ramo d'azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell'art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7364 del 16/03/2021 (Rv. 661038 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112, Cod_Proc_Civ_art_360_1