Trasferimento di ramo d'azienda – Cass. n. 7364/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - trasferimento d'azienda - Trasferimento ex art. 2112 c.c. - Ramo d'azienda - Nozione - Servizi dematerializzati - Preponderanza del fattore personale rispetto a quello materiale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., il trasferimento di ramo d'azienda (che si verifica allorquando venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi) è configurabile - come affermato dalla giurisprudenza della CGUE (sentenze 20 gennaio 2011, causa C-463/09; 6 marzo 2014, causa C-458/12; 13 giugno 2019, causa C- 664/17) - anche quando oggetto della cessione sia un gruppo organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune senza elementi materiali significativi, purché tale entità preesista al trasferimento e sia in grado di svolgere quello specifico servizio prescindendo dalla struttura dalla quale viene estrapolata, in favore di una platea indistinta di potenziali clienti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. al trasferimento di un gruppo di lavoratori di un istituto bancario dotati di professionalità eterogenee, come tali inidonee a configurare il presupposto dell'autonomia funzionale del servizio ceduto).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7364 del 16/03/2021 (Rv. 661038 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112