Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - trasferimenti - Divieto di trasferimento ex art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 - Mutamento di unità produttiva - Applicabilità - Fondamento.
Il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b), della l. n. 183 del 2010, opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all'unità produttiva di cui all'art. 2103 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2969 del 08/02/2021 (Rv. 660344 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103