Riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore – Cass. n. 2967/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - caratteri del rapporto individuale - rapporto del socio - Cooperative - Deliberazione di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi e di forme di apporto anche economico del socio lavoratore - Temporaneità dello stato di crisi - Necessità - Omessa apposizione di un termine finale - Conseguenze - Nullità della delibera - Esclusione - Annullabilità e relativo regime delle impugnazioni - Configurabilità - Fondamento.
In tema di società cooperative, la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, ex art. 6, comma 1, lett. d) ed e), della l. n. 142 del 2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza "in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale apposizione di un termine finale ad esso, la cui carenza non determina una ipotesi di illiceità dell'oggetto o una violazione di norme volte ad impedire la deviazione dallo scopo economico pratico della società, che giustificano la sanzione più grave della nullità ex art. 2379 c.c., ma rientra nella regola generale dell'annullabilità delle delibere assembleari di cui all'art. 2377 c.c., con applicazione del relativo regime di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2967 del 08/02/2021 (Rv. 660343 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2377, Cod_Civ_art_2379_1