Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro – Cass. n. 2972/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Clausole sulla classificazione del personale - Interpretazione - Specifici profili professionali - Declaratorie generali delle singole categorie - Funzione e rilevanza rispettiva - Preminenza dei profili specifici - Configurabilità - Fattispecie in tema di personale addetto ai servizi ambientali. Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - interpretazione In genere.
Nell'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo, in particolare aziendale, ai fini della classificazione del personale ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale sulla base delle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, ordinandole in una scala gerarchica, e successivamente elaborano le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte di una domanda di superiore inquadramento per la figura di responsabile dell'ufficio contenzioso, atipica per il settore di appartenenza, aveva fatto riferimento ai profili professionali contenuti nel c.c.n.l. Servizi ambientali del 30 giugno 2008).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2972 del 08/02/2021 (Rv. 660345 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_2095, Cod_Civ_art_2103