Estinzione del rapporto - licenziamento collettivo – Cass. n. 12040/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale - Determinazione concordata dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare - Fondamento e requisiti di validità - Fattispecie.
In tema di licenziamenti collettivi, è legittima l'adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità. (Nella specie, è stato ritenuto conforme ai predetti requisiti l'accordo che circoscriveva l'ambito dei dipendenti coinvolti dalla procedura alla sola platea dei lavoratori
"inbound" di una determinata area locale per la verificata infungibilità delle mansioni svolte dai predetti rispetto a quelle del personale "inbound" delle altre sedi, in ragione delle commesse trattate, ognuna esigente una diversa e specifica formazione).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12040 del 06/05/2021 (Rv. 661162 - 02)