Comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive – Cass. n. 12040/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale - Soppressione di sede - Comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive - Limiti - Aggravio di costi connessi al "repechage" - Dislocazione sul territorio nazionale delle sedi - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ai fini dell'esclusione della comparazione tra i lavoratori licenziati e quelli di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, può assumere rilievo il fatto, da accertarsi sulla base delle circostanze concrete, che il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti all'unità soppressa esigerebbe il loro trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo (nella specie, la S.C. ha escluso la necessità della comparazione in quanto il numero dei lavoratori coinvolti - oltre milleseicento - era tale da configurare un trasferimento collettivo, che avrebbe implicato la necessità di concordare in sede sindacale la formazione di graduatorie redatte in base a criteri predeterminati).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12040 del 06/05/2021 (Rv. 661162 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103