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Recupero di somme indebitamente corrisposte – Cass. n. 19316/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennita' - di malattia - Recupero di somme indebitamente corrisposte - Legittimazione passiva del datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento - Ripetibilità nei confronti del lavoratore - Condizioni.

 

In tema di azione di recupero da parte dell'ente previdenziale di somme indebitamente conguagliate dal datore di lavoro, a seguito dell'anticipazione di prestazioni previdenziali in favore di un lavoratore successivamente risultate non dovute, sussiste la legittimazione passiva del datore di lavoro che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 663 del 1979, conv., con modif., dalla l. n. 33 del 1980, potrà rivalersi nei confronti del lavoratore, il quale, a sua volta, resta l'unico soggetto passivo della richiesta di restituzione di quanto abbia indebitamente percepito solo qualora lo stesso datore di lavoro abbia tempestivamente comunicato all'INPS di non poter provvedere al recupero nei suoi confronti.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19316 del 07/07/2021 (Rv. 661718 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033

 

Corte

Cassazione

19316

2021