Accertamento del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore – Cass. n. 24408/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Somministrazione irregolare di lavoro - Accertamento del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore - Conseguenze - Responsabilità ex art. 2087 c.c. - A carico dell'utilizzatore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso di somministrazione irregolare, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 applicabile "ratione temporis", si costituisce un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione; ne consegue che l'utilizzatore - subentrando nei rapporti così come costituiti e poi gestiti dal somministratore - assume l'onere di adottare le condotte imposte da norme tipizzate o suggerite dalla tecnica, consigliate dalla concreta realtà aziendale e dalla conoscenza di fattori di rischio in un determinato momento storico, ex art. 2087 c.c. (Nella specie, è stata cassata la decisione di merito che, accertata l'irregolarità del rapporto di somministrazione, aveva escluso, in ragione dello statuto negoziale "inter partes", la responsabilità dell'utilizzatore per l'evento letale occorso al dipendente a seguito di un attentato terroristico avvenuto all'estero).
Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 24408 del 09/09/2021 (Rv. 662174 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087