Diritti indisponibili – Cass. n. 24078/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - rinunzie e transazioni - Rapporto di lavoro - Rinunzie e transazioni - Assoggettabilità all'art. 2113 c.c. - Diritti indisponibili - Nozione - Fondamento - Conseguenze - Annullabilità - Fattispecie.
In tema di rapporto di lavoro, la categoria dei diritti indisponibili - cui si applica, qualora abbiano formato oggetto di rinunzie o transazioni, l'art. 2113 c.c. - comprende non soltanto i diritti di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma, alla luce della "ratio" sottesa alla disposizione codicistica, posta a tutela del lavoratore, quale parte più debole del rapporto di lavoro, ogni altra posizione regolata in via ordinaria attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria. (Nella specie, sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto annullabile ex art. 2113 c.c., se impugnata ed in presenza dei relativi presupposti, la transazione relativa alla cessazione dei rapporti di collaborazione formalmente autonoma succedutisi tra le parti, di cui era stata successivamente accertata in via giudiziale la natura subordinata).
Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 24078 del 07/09/2021 (Rv. 662157 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2113, Cod_Proc_Civ_art_409