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Azione di accertamento del rapporto di lavoro subordinato – Cass. n. 30490/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - Divieto di intermediazione di manodopera - Azione di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, per la non genuinità dell'appalto - Mancanza di comunicazione scritta della cessazione del rapporto - Decadenza ex art. 6 della l. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

 

Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 - che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore" - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicchè in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non èsuscettibile di estensione analogica. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva fatto decorrere il termine di decadenza stragiudiziale dalla cessazione del rapporto, pur in assenza di un licenziamento comunicato per iscritto).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 30490 del 28/10/2021 (Rv. 662760 - 01)

 

Corte

Cassazione

30490

2021