Servizio di tesoreria in regime di concessione – Cass. n. 30480/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - trasferimento d'azienda - Servizio di tesoreria in regime di concessione - Cessazione - Subentro di altro concessionario - Personale dipendente - Diritto al trasferimento presso il subentrante ex art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 112 del 1999 - Sussistenza - Clausola di salvaguardia sociale - Fondamento.
Il personale dipendente di una società che abbia in gestione il servizio di tesoreria di un Comune, alla quale subentri altra società concessionaria del medesimo servizio, ha diritto al passaggio diretto, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società subentrante ex artt. 63, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 1999 e 52, comma 61, della l. n. 448 del 2001, da considerarsi disciplina speciale rispetto a quella generale dell'art. 2112 c.c., alla stregua di clausola di "salvaguardia sociale" in funzione della continuità del servizio e dell'occupazione, in caso di discontinuità dell'affidatario, atteso che il contratto di tesoreria si configura come concessione di servizio pubblico.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30480 del 28/10/2021 (Rv. 662759 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112