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Sequestro d'azienda in applicazione della disciplina antimafia – Cass. n. 30544/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - forma - Sequestro d'azienda in applicazione della disciplina antimafia - Divieto ex art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 - Lavoratori subordinati - Inclusione - Conseguenze - Nullità del contratto di lavoro - Disciplina civilistica - Applicabilità ex art. 41, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011 - Atto formale di recesso - Necessità - Esclusione.

 

In caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. "codice antimafia"), il contratto di lavoro subordinato concluso tra l'amministratore giudiziario ed uno dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 35 del citato d.lgs. è nullo per contrarietà all'ordine pubblico, sicché la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall'amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato è legittima e non necessita di un atto formale di recesso, applicandosi al detto rapporto, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, le ordinarie norme civilistiche in materia di nullità contrattuale, con esclusione della disciplina del licenziamento e della relativa tutela giurisdizionale.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 30544 del 28/10/2021 (Rv. 662667 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418

 

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Cassazione

30544

2021