Definizione del tempo massimo di conservazione del posto di lavoro – Cass. n. 30478/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie – comporto - Determinazione del periodo di comporto da parte della contrattazione collettiva - Art. 41 del c.c.n.l. 14 aprile 2011 di Poste italiane s.p.a. - Interpretazione - Limite esterno del comporto - Nozione.
In tema di definizione del tempo massimo di conservazione del posto di lavoro (cd. limite esterno del comporto), il limite di ventiquattro mesi previsto dall'art. 41 del c.c.n.l. 14 aprile 2011 di Poste italiane s.p.a. è riferibile ad entrambe le ipotesi contemplate dalla disposizione pattizia, di c.d. comporto secco e di comporto per sommatoria, dovendosi ritenere che le parti sociali abbiano così inteso contemperare l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro nel perdurare della malattia con l'interesse datoriale al mantenimento di personale attivo nell'organizzazione aziendale, senza che tale previsione, così interpretata, possa dirsi confliggente con i principi di rango costituzionale posti a tutela del diritto alla salute o determini trattamenti discriminatori fra soggetti affetti da malattie gravi e non.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30478 del 28/10/2021 (Rv. 662870 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_2099