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Licenziamento disciplinare – Cass. n. 27935/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - interpretazione - Licenziamento disciplinare - Art. 41 c.c.n.l. per il personale dipendente delle strutture associate all'AIOP, ARIS e FDG - Termine per l'adozione del provvedimento disciplinare - Interpretazione.

 

In tema di licenziamento disciplinare, la disposizione di cui all'art. 41 del c.c.n.l. per il personale dipendente delle strutture associate all'AIOP, ARIS e FDG - secondo cui il provvedimento disciplinare non può essere ”adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore” - non pone alcuna decadenza per l'ipotesi di recesso comunicato all'interessato oltre il predetto termine, in quanto la disposizione in questione, interpretata sulla base del suo tenore letterale, attribuisce rilievo al momento in cui il provvedimento è deliberato dagli organi competenti e non a quello in cui viene portato a conoscenza del lavoratore.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27935 del 13/10/2021 (Rv. 662521 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_2119

 

Corte

Cassazione

27935

2021