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Condanna del difensore alle spese del giudizio – Cass. n. 34638/2021

Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - esercizio - in genere - Mancanza della procura "ad litem" - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Condizioni - Invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem" - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

 

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. (Nella specie, la S.C. ha condannato la parte al pagamento delle spese processuali in esito a pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità della procura, sul rilievo che tale vizio rende la procura nulla ma non inesistente, come - sempre con riferimento al giudizio di legittimità - nell'ipotesi di procura riferibile ad altre fasi processuali).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34638 del 16/11/2021 (Rv. 663013 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_365

 

Corte

Cassazione

34638

2021