Delibera di esclusione del socio-lavoratore dalla cooperativa – Cass. n. 34721/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto -licenziamento individuale - per giusta causa - Delibera di esclusione del socio-lavoratore dalla cooperativa - Intimazione del licenziamento disciplinare per lo stesso fatto - Annullamento della delibera per insussistenza del fatto - Conseguenze - Ricostituzione del rapporto associativo e del rapporto di lavoro - Applicabilità dell'art. 18 st.lav. - Esclusione - Fondamento - Risarcimento - Determinazione - Criteri - Presupposti.
In tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, l'impugnazione della delibera di esclusione e del provvedimento di irrogazione del licenziamento, fondati sul medesimo fatto, comporta che l'accertamento della illegittimità della delibera per insussistenza del fatto determina, con efficacia "ex tunc", sia la ricostituzione del rapporto associativo che quella del rapporto di lavoro; tale effetto pienamente ripristinatorio non lascia spazio alla tutela reintegratoria, ma solo a quella risarcitoria secondo gli ordinari criteri - prevista, in presenza dei relativi presupposti e ferma la necessità della costituzione in mora della società, per le ipotesi in cui venga affermata la giuridica continuità del rapporto di lavoro di fatto interrotto -, diversamente dal caso in cui l'atto di licenziamento sia fondato su ragioni autonome e distinte rispetto a quelle della delibera di esclusione, ove per il concreto ripristino del rapporto di lavoro è necessaria la rimozione dell'atto che ne ha determinato la cessazione, con possibilità, quindi, di ricorrere ex art. 18 st.lav.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 34721 del 16/11/2021 (Rv. 662875 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2532, Cod_Civ_art_2533