Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari - Affissione del codice disciplinare - Obbligatorietà - Mezzi equipollenti di comunicazione destinati ai singoli dipendenti - Inidoneità.
Ai fini della garanzia procedimentale di cui al primo comma dell'art. 7 st.lav., il codice di disciplina aziendale, quale insieme delle norme poste dal datore di lavoro o dalla contrattazione collettiva per definire sanzioni ed illeciti disciplinari, è efficace solo se portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, mentre resta esclusa la possibilità di considerare equipollenti i mezzi di comunicazione che abbiano come destinatari i singoli dipendenti individualmente considerati.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 33811 del 12/11/2021 (Rv. 662834 - 02)
Corte
Cassazione
33811
2021