Elementi raccolti mediante strumenti per rendere la prestazione lavorativa o di registrazione degli accessi e delle presenze – Cass. n. 32760/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - libertà e dignità del lavoratore - in genere - Art. 4 st.lav. novellato - Elementi raccolti mediante strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa o mediante strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze - Utilizzabilità anche per la verifica a fini disciplinari della diligenza del dipendente nello svolgimento dell'attività lavorativa - Sussistenza.
A seguito della modifica dell'art. 4, comma 2, st.lav., ad opera dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015, gli elementi raccolti dal datore di lavoro mediante gli strumenti impiegati dal dipendente per rendere la prestazione lavorativa o mediante gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze possono essere utilizzati anche per la verifica, a fini disciplinari, della diligenza del dipendente medesimo nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 32760 del 09/11/2021 (Rv. 662878 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2104, Cod_Civ_art_2106