Apparecchiature di controllo – Cass. n. 32760/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - libertà e dignità del lavoratore - in genere - Apparecchiature di controllo ex art. 4 st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015) - Cd. sistemi difensivi - Garanzie procedurali - Applicabilità - Fattispecie.
L'effettività del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori richiede che anche per i cd. controlli difensivi trovino applicazione le garanzie dell'art. 4, comma 2, della l. n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015); ne consegue che se, per l'esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti ed apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a un lavoratore il quale, durante l'orario di lavoro, aveva fatto un uso improprio del terminale di servizio, collegandosi a siti internet ludici o commerciali, aveva ritenuto illegittimo l'utilizzo a fini disciplinari dei dati rilevati dal sistema di controllo della rete informatica aziendale, in mancanza di prova della funzionalizzazione del controllo stesso alla salvaguardia del patrimonio aziendale).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 32760 del 09/11/2021 (Rv. 662878 - 02)