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Autorizzazione amministrativa all’installazione di impianti – Cass. n.32683/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - liberta' e dignita' del lavoratore - in genere - Autorizzazione amministrativa all’installazione di impianti ex art. 4 st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015) - Limiti di utilizzabilità a fini disciplinari delle informazioni acquisite - Controlli effettuati nella vigenza della nuova versione dell'art. 4 st.lav. - Persistente validità dell'autorizzazione - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

 

In tema di controlli a distanza, l'autorizzazione amministrativa ex art. 4 st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015) all'installazione di impianti audiovisivi, contenente clausola che preveda limiti di utilizzabilità a fini disciplinari delle informazioni acquisite, conserva, ove i controlli siano stati effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della novella legislativa - che sancisce l'utilizzabilità delle informazioni "a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro" -, validità, in virtù del principio generale di conservazione degli atti giuridici, a condizione che la predetta clausola presenti, in relazione al contesto dell'atto in cui è inserita, profili di scindibilità e di autonomia, sì da potersi ritenere caducata per contrasto con la legge sopravvenuta, con conseguente non operatività dei predetti limiti di utilizzabilità. (Nella specie, la sentenza di merito aveva reputato legittimo il licenziamento intimato, in data successiva all'entrata in vigore della novella, ad un lavoratore che era stato ripreso nell'atto di sottrarre merce aziendale dalle telecamere di sicurezza, installate sulla base di un'autorizzazione amministrativa, rilasciata anteriormente alla modifica dell'art. 4 st.lav., che prevedeva il divieto di utilizzo delle immagini registrate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori o per l'adozione di provvedimenti disciplinari; la S.C. ha confermato la predetta sentenza precisando, in applicazione del suddetto principio, che l'autorizzazione amministrativa non poteva reputarsi idonea a rendere inutilizzabili le informazioni raccolte ai fini disciplinari).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 32683 del 09/11/2021 (Rv. 662767 - 01)

 

Corte

Cassazione

32683

2021