Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato – Cass. n. 3254/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a termine - Abusiva reiterazione - Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato - Disciplina ex art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 368 del 2001 - Contratto di somministrazione a tempo determinato concluso dopo l'entrata in vigore del comma 1 bis dell'art. 1 dello stesso decreto - Applicabilità - Fattispecie.
Nell'ipotesi in cui a un contratto di somministrazione a tempo determinato, stipulato dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, faccia seguito, senza soluzione di continuità, un contratto di lavoro a termine, si applica la disciplina di cui all'art. 5, comma 4, dello stesso decreto, con la conseguenza che il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che la successione cronologica dei suddetti contratti non soggiacesse alla conversione ex art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 368 del 2001, invocando il disposto dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile invece alla successione di più contratti di somministrazione, e limitatamente al rapporto tra somministratore e utilizzatore).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32154 del 05/11/2021 (Rv. 662666 - 01)