Licenziamento per giusta causa – Cass. n. 31202/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Licenziamento per giusta causa - Presupposti giustificativi - Incidenza dell'addebito sulla permanenza della fiducia - Rilevanza - Criteri di valutazione - Fattispecie.
In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento. (In applicazione del suddetto principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dirigente di azienda al quale era stato addebitato di non avere svolto i dovuti controlli sui costi sostenuti e sui pagamenti effettuati per l'organizzazione di eventi sportivi a cura di una delle società del gruppo per il quale lavorava.)
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31202 del 02/11/2021 (Rv. 662682 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119