Assenza di intento persecutorio o di conseguenze sulla retribuzione – Cass. n. 31182/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - Rapporto di lavoro subordinato - Esecuzione della prestazione - Diritto-dovere del lavoratore - Inattività imposta dal datore - Assenza di intento persecutorio o di conseguenze sulla retribuzione - Irrilevanza - Diritto al risarcimento dei danni - Sussistenza.
Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di forzata inattività il dipendente, pur se non caratterizzato da uno specifico intento persecutorio ed anche in mancanza di conseguenze sulla retribuzione, viola l'art. 2103 c.c., sussistendo in capo al lavoratore non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, costituendo il lavoro non solo uno strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore professionale e della dignità di ciascun cittadino; ne consegue che la forzata inattività del lavoratore determinata dal datore di lavoro comporta un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31182 del 02/11/2021 (Rv. 662993 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2103