Successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore – Cass. n. 7815/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - appalto (contratto di) - ausiliari dell'appaltatore - diritti verso il committente - Appalto - Successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore - Decadenza ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 "ratione temporis" applicabile - Decorrenza - Dalla cessazione del rapporto contrattuale - Fondamento.
In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto.
Corte Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7815 del 10/03/2022 (Rv. 664123 - 01)