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Illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato - Cass. n. 7642/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari - Impiego pubblico privatizzato - Termini di cui all'art. 55 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Termine per la contestazione - Inosservanza - Decadenza - Termine per la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare - Inosservanza - Rilevanza - Condizioni.

 

In tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico impiegato, l'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, "entro cinque giorni dalla notizia del fatto", gli atti all'ufficio disciplinare, prescrive a quest'ultimo, a pena di decadenza, di contestare l'addebito entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, sicché va escluso che l’inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l'illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito.

Corte Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7642 del 09/03/2022 (Rv. 664080 - 01)

 

Corte

Cassazione

7642

2022