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Licenziamento di dirigente – Cass. n. 17689/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - Dirigente avente la qualifica di "direttore generale" - Esercizio non pretestuoso del diritto al dissenso ex art. 2392 c.c. - Modalità non diffamatorie o offensive - Giustificatezza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di licenziamento di dirigente, non integra di per sé la giustificatezza del licenziamento la condotta del dirigente avente la qualifica di "direttore generale" che, anche al fine di non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, eserciti, in maniera non pretestuosa, il diritto al dissenso nelle sedi proprie, di cui all'art. 2392 c.c., con modalità non diffamatorie o offensive, atteso che il legame fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale non può determinare alcuna automatica compressione del diritto di critica, di denuncia e di dissenso spettante al lavoratore, secondo le norme di diritto ed i principi costituzionali posti a presidio della libertà di manifestazione del pensiero. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha escluso la giustificatezza del licenziamento del dirigente che, in sede di adunanza del consiglio di amministrazione, aveva mosso critiche al bilancio della società prospettando le fattispecie di reato potenzialmente configurabili).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17689 del 31/05/2022 (Rv. 664853 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2105, Cod_Civ_art_2396

 

Corte

Cassazione

17689

2022