Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Cass. n. 16975/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo - Manifesta insussistenza del fatto - Sentenza n. 59 del 2021 della Corte costituzionale - Conseguenze - Tutela reintegratoria - Applicabilità - Eccessiva onerosità per il datore di lavoro - Irrilevanza.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove sia stata accertata la "manifesta insussistenza del fatto", a seguito della sentenza n. 59 del 2021 della Corte costituzionale - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, comma 7, secondo periodo, della l. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, nella parte in cui prevedeva un potere discrezionale del giudice in ordine all'applicazione della tutela reale - va sempre applicata la sanzione reintegratoria, senza che assuma rilevanza la valutazione sulla non eccessiva onerosità del rimedio.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16975 del 25/05/2022 (Rv. 664739 - 01)