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Riduzione e criteri di scelta del personale – Cass. n. 15228/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale - Criteri di scelta dei lavoratori - Distribuzione dell'onere della prova - Criteri - Comunicazione di criteri assolutamente vaghi - Onere del lavoratore di contestarne le concrete modalità applicative - Configurabilità - Esclusione.

 

In tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, con indicazione, in relazione a ciascuno di questi ultimi, dello stato familiare, dell'anzianità e delle mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l'illegittimità della scelta, con indicazione dei lavoratori in relazione ai quali la stessa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata. Ne consegue che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare dei criteri assolutamente vaghi, inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun onere è ravvisabile in capo al lavoratore.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 15228 del 12/05/2022 (Rv. 664698 - 01)

 

Corte

Cassazione

15228

2022