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Mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione – Cass. n. 20216/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - periodo di riposo - ferie annuali - Trattamento retributivo - Determinazione riservata alla contrattazione collettiva - Mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività lavorativa - Contrasto con l'art. 36 Cost. - Insussistenza - Fattispecie.

 

Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività”, ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali. (In applicazione del suddetto principio, la S. C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ai giorni di ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane, aveva ritenuto non conforme all'art. 36 Cost. una disposizione del c.c.n.l. Trasporto Aereo che escludeva l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale al personale navigante).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 20216 del 23/06/2022 (Rv. 665070 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2109

 

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