Licenziamento inefficace per omessa comunicazione dei motivi – Cass. n. 19323/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Tutela obbligatoria - Licenziamento inefficace per omessa comunicazione dei motivi ex art. 2 della l. n. 604 del 1966, nuova formulazione - Conseguenze sanzionatorie - Art. 8 della stessa legge - Applicabilità - Fondamento.
Nel regime di tutela obbligatoria, in caso di licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione ex art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1996, come modificato dall'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, trova applicazione l'art. 8 della medesima legge, in virtù di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della novella del 2012 che ha modificato anche l'art. 18 della l. n. 300 del 1970, prevedendo, nella medesima ipotesi di omessa motivazione del licenziamento, una tutela esclusivamente risarcitoria.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 19323 del 15/06/2022 (Rv. 664927 - 01)