Diritto all'indennità sostitutiva delle ferie – Cass. n. 19330/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennita' - sostitutiva delle ferie - Ferie - Mancata fruizione - Indennità sostitutiva nella vigenza dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 - Astensione obbligatoria - Spettanza - Fondamento - Dimissioni - Irrilevanza - Condizioni.
Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, nella vigenza dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, va riconosciuto alla lavoratrice che sia stata nell'impossibilità di fruirne essendo in astensione obbligatoria per maternità sino alla risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto la norma deve essere interpretata in senso conforme ai principi di cui all'art. 7, comma 2, della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla giurisprudenza della CGUE, restando irrilevante che il rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni ove queste vengano rese all'esito del periodo di astensione obbligatoria, dovendosi dare rilievo prioritario, sia sul piano del bilanciamento degli interessi che di quello cronologico, all'impossibilità di fruirne sino alle dimissioni.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 19330 del 15/06/2022 (Rv. 664928 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2109