Assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica – Cass. n. 18698/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - istruzione e scuole - insegnamento religioso - impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - in genere - Assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica ex l. n. 186 del 2003 - Abusività delle reiterazioni dei contratti - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze - Diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario - Sussistenza.
Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 18698 del 09/06/2022 (Rv. 664918 - 02)