Assunzione dei docenti di religione non di ruolo – Cass. n. 18698/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - istruzione e scuole - insegnamento religioso - impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - in genere - Assunzione dei docenti di religione non di ruolo - Assunzione a tempo determinato - Durata infrannuale - Legittimità - Condizioni - Onere della prova - Riparto.
I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 18698 del 09/06/2022 (Rv. 664918 - 03)