Ferie non fruite alla cessazione del rapporto – Cass. n. 18140/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - periodo di riposo - ferie annuali - impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - Lavoro pubblico privatizzato - Dirigenti - Potere di autodeterminare il periodo di ferie - Ferie non fruite alla cessazione del rapporto - Diritto al pagamento - Perdita - Esclusione - Condizioni.
Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute ed un'accertata situazione di "endemica" insufficienza di organico, senza verificare la condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 18140 del 06/06/2022 (Rv. 664916 - 01)